Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).

      1. Gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e presso gli altri organi delle province di Livorno e di Grosseto, relativi ai cittadini e agli enti situati nei comuni di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi e uffici della provincia dell'Arcipelago toscano.